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23 Gennaio 2025📢 Novità sulla risoluzione del rapporto di lavoro: indicazioni INL Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22 gennaio 2025
🔍 Punti principali:
Comunicazione dell’assenza ingiustificata: Il datore di lavoro è tenuto a informare l’Ispettorato territoriale competente qualora l’assenza del lavoratore superi i termini previsti dal contratto collettivo (o, in mancanza, 15 giorni). Tale comunicazione va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.
📧 Procedura:
La comunicazione deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede e contenere tutte le informazioni necessarie (dati del lavoratore, recapiti noti). L’Ispettorato verificherà con celerità la veridicità della segnalazione entro 30 giorni.
Effetti della comunicazione: In assenza di giustificazioni da parte del lavoratore, il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Prova contraria: Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l’impossibilità di comunicare la propria assenza. Al riguardo il legislatore pone in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.